giovedì 7 luglio 2016

Bank recovery and resolution directive: Quali effetti sui risparmiatori?

Bank recovery and resolution directive: Quali effetti sui risparmiatori?


Dal primo gennaio 2016 è entrato in vigore anche in Italia, in forza della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resoluction Directive), un pacchetto di nuove regole, comuni a tutti i Paesi dell’Unione Europea, che conferiscono alle autorità di risoluzione poteri e strumenti per prevenire le crisi delle banche e per gestire eventuali stati di insolvenza. 

Più specificamente, è stato individuato nel Bail-In (letteralmente “salvataggio dall'interno”) la modalità idonea, a livello di unione, per gestire con efficacia situazioni di dissesto, facendo gravare gli oneri di risanamento in capo ad azionisti, obbligazionisti e correntisti. Il costo dell’eventuale crisi bancaria, quindi, deve essere sostenuto principalmente all'interno della banca stessa. Sì da evitare che le finanze degli Stati procedano, mediante la concessione di aiuti di stato, al salvataggio degli enti utilizzando il denaro pubblico. Che, se da un lato ha permesso di evitare danni al sistema finanziario e all'economia reale, ha, però, allo stesso tempo, determinato indirettamente elevati oneri per i contribuenti e in alcuni casi compromesso l’equilibrio dei bilanci pubblici.

Il processo di risoluzione è quindi, nelle intenzioni del legislatore, un meccanismo gestito da autorità indipendenti che mira ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (come i servizi di pagamento), ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L’obiettivo, in sintesi, è la svalutazione di azioni e crediti per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, attribuendo ai risparmiatori, ignari, una responsabilità senza colpa. 

Chi sono i soggetti interessati dall'eventuale situazione di default?
Il bail-in si applica seguendo una precisa gerarchia che coinvolge in primis gli strumenti finanziari più rischiosi fino ad arrivare, in subordine, alla categoria di investimento con minore rischio. 
Ergo saranno chiamati in causa, primariamente, gli azionisti (i cosiddetti “proprietari” della banca), i quali vedranno il valore delle loro azioni ridursi o azzerato. Poi, nel caso in cui il valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite, si aggrediranno altre categorie di strumenti finanziari, le azioni e altri strumenti finanziari di capitale (azioni di risparmio e obbligazioni convertibili in azioni). Anche queste ultime potrebbero rivelarsi insufficienti, toccherebbe allora ai titoli subordinati senza garanzia. L’effetto domino continua investendo i creditori chirografari, che non sono assistiti da alcun tipo di garanzia, interessando strumenti finanziari, quali, ad esempio, le c.d. obbligazioni junior. In ultima istanza, situazione che rappresenta l’estrema ratio, ad essere aggrediti potrebbero essere i correntisti (persone fisiche e piccole e medie imprese) i cui depositi eccedono i 100.000 euro e solo per la parte eccedente. Infatti, sino a tale soglia vi è la tutela dei Fondi di garanzia dei depositi, ai quali aderiscono tutte le banche operanti in Italia.

Le nuove norme hanno creato panico fra i risparmiatori: in Italia, da più parti istituzionali (comprese quelle che hanno detto sì al Bail-In al Parlamento europeo), è stata invocata la necessità di rivedere le regole e, addirittura, di differirne l’entrata in vigore; di creare un fondo interbancario, a tutela dei depositi, a livello europeo.Si rileva che sarebbe opportuno, quanto meno, rendere maggiormente espliciti gli indici di solidità finanziaria degli istituti bancari, sì che il cittadino possa avere maggiore chiarezza circa i rischi in cui incorre, evitando così la omissione di informazioni pubbliche in materia da chi di competenza. Ma, soprattutto, riuscire a individuare gli istituti speculativi, con la vigilanza della Banca d’Italia, differenziandoli da quelli che rendono un servizio al Paese.

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce, all'articolo 107, che la Commissione possa dichiarare legittimi gli aiuti di stato per “porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”. C’è quindi uno spiraglio di tranquillità per i risparmiatori europei? 

Ancora, l’esigenza di assicurare al risparmio una particolare protezione trova anche riconoscimento nell’articolo 47 della Costituzione: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito”. Il costituente ha quindi messo in rilievo la correlazione fra risparmio (che sicuramente ha una portata ampia) e credito, che si riassume nell'attività bancaria. Come devono valutarsi le recenti, deleterie, vicende bancarie italiane e la normativa europea sul Bail-In in considerazione della disposizione costituzionale di cui sopra?
Antonio Alfonso

Riferimenti bibliografici:
Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014; 
Decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180;
eur-lex.europa.eu;
www.abi.it;
www.bancapopolare.it;
Economia - ANSA.it; “Banche: riforma BCC, bad bank e sofferenze, bail-in e rimborsi. Si apre una settimana difficile per il governo” – IBITIMES.COM

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