LA PAROLA ALL’ESPERTO
La rubrica mensile di IMESI che riporta la voce degli esperti sulle maggiori tematiche di politica internazionale
Un’analisi giuridica del caso Marò
Il Dott. Rosario Fiore, cultore di Diritto
pubblico comparato ed assistente della cattedra di Diritto internazionale
dell’ex Facoltà di Scienze Politiche di Palermo, spiega i fatti e i punti dolenti
della vicenda
In foto il Dott. Rosario Fiore |
Il fatto
Nel mese di febbraio del 2012, due fucilieri della marina
militare italiana, che si trovavano a bordo della nave petroliera Enrica Lexie,
con il compito di proteggerla da attacchi di pirati, hanno sparato contro un
peschereccio con a bordo undici pescatori, confondendoli per pirati, e cagionando la morte di due di
essi. Dopo l’incidente, le autorità indiane hanno fermato la petroliera Enrica
Lexie, battente bandiera italiana, costringendola ad entrare nel porto di
Kochi, dove hanno proceduto al fermo dei due marò per interrogarli e, dopo aver
valutato le responsabilità su chi ha sparato, accusarli del reato di omicidio.
La posizione dei due Stati
Secondo le autorità indiane, essendo i fatti
avvenuti nel mare territoriale, la giurisdizione esclusiva è dell'India. Per il
Governo italiano, invece, i fatti sono accaduti in mare internazionale e
pertanto, sia per una antica norma consuetudinaria sia in virtù dell'art. 87
della Convenzione di Montego Bay, la giurisdizione spetta allo stato della
bandiera, cioè all'Italia. In ogni caso, sostiene sempre il Governo italiano,
in virtù dell'immunità funzionale di cui godrebbero i due fucilieri, l'India
non può giudicarli.
Il lato giuridico della vicenda
La questione
giuridica ruota intorno all'esistenza di una norma consuetudinaria relativa
all'immunità funzionale e all'applicabilità, al caso concreto, dell'art. 87
della CMB.
In ordine a
quest'ultimo punto, mi trovo d'accordo con Benedetto Conforti allorquando
sostiene che “nel
caso di un reato la cui azione è commessa a bordo di una nave straniera ma
l’evento si verifica a bordo di un’altra nave e a danno di un cittadino dello
Stato al quale tale nave appartiene, quest’ultimo ha due titoli per esercitare
la giurisdizione: la nazionalità della vittima e l’evento occorso sulla nave
che ha la sua nazionalità. Trattasi di giurisdizione concorrente con quella
dello Stato della bandiera o dello Stato nazionale dell’autore del reato,
concorrenza che si risolverà di fatto in
favore dello Stato nel cui territorio l’autore del reato si trova, Stato che
ovviamente sarà libero di consegnarlo ad uno degli altri Stati o avrà
l’obbligo della consegna se vincolato da un trattato di estradizione.”
Per quanto attiene poi, all'esistenza o meno di una norma
consuetudinaria di diritto internazionale relativa all'immunità funzionale, mi
permetto di fare notare che la Corte di Cassazione italiana, Sezione V Penale,
il 29 novembre 2012, nella nota vicenda Abu Omar, ha escluso l'esistenza nel
diritto internazionale, sia consuetudinario che pattizio, di una norma
sull'immunità funzionale.
La soluzione
Per saperne di più ...
- "Il caso dei fucilieri di marina in India: una 'Caporetto' diplomatica, politica e giudiziaria", di Carlo Curti Gialdino
- "Diritto internazionale, immunità, giurisdizione concorrente, diritti umani,le questioni aperte nel caso dei Marò e la posizione della corte suprema indiana" di Fabio Licata
- "I due marò, tutto quello che non vi hanno detto" di Matteo Miavaldi
- "Il caso di due pescatori indiani e la crisi diplomatica tra Italia ed India" di Francesco Brunello Zanitti
La norma generale inerente la giurisdizione in acque internazionali è sancita nell’articolo 92, secondo cui le navi battono la bandiera di un solo Stato nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.
RispondiEliminaSebbene l'internazional maritime organization
auspichi che la lotta alla pirateria sia condotta nell’ambito di operazioni coordinate dalla NATO, dall’Unione Europea o dai singoli Stati quest' ultima da il suo consenso all’utilizzo di agenti armati imbarcati sulle navi impegnate nella lotta alla pirateria Il regime dell’immunità funzionale infatti, consiste nel divieto per gli Stati di esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti degli organi di uno Stato straniero .
Parla chiaro La Convenzione di Montego Bay del 1982 parla chiaro con il suo Articolo 97:
“
1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.
Problema Politico. La vicenda dei marò ha comunque un problema politico e non giuridico. il primo ministro indiano ha confermato che i nostri maro' sono alla merce' della giurisdizione indiana e che l'Italia non ha alcuna voce in capitolo sull'intera vicenda. Il governo Italiano, si dimostra incapace di far sentire la voce dell'Italia nel contesto internazionale.