martedì 2 settembre 2014

Un’analisi giuridica del caso Marò

LA PAROLA ALL’ESPERTO

La rubrica mensile di IMESI che riporta la voce degli esperti sulle maggiori tematiche di politica internazionale


Un’analisi giuridica del caso Marò

Il Dott. Rosario Fiore, cultore di Diritto pubblico comparato ed assistente della cattedra di Diritto internazionale dell’ex Facoltà di Scienze Politiche di Palermo, spiega i fatti e i punti dolenti della vicenda

In foto il Dott. Rosario Fiore
Il fatto
Nel mese di febbraio del 2012, due fucilieri della marina militare italiana, che si trovavano a bordo della nave petroliera Enrica Lexie, con il compito di proteggerla da attacchi di pirati, hanno sparato contro un peschereccio con a bordo undici pescatori, confondendoli  per pirati, e cagionando la morte di due di essi. Dopo l’incidente, le autorità indiane hanno fermato la petroliera Enrica Lexie, battente bandiera italiana, costringendola ad entrare nel porto di Kochi, dove hanno proceduto al fermo dei due marò per interrogarli e, dopo aver valutato le responsabilità su chi ha sparato, accusarli del reato di omicidio.

La posizione dei due Stati
Secondo le autorità indiane, essendo i fatti avvenuti nel mare territoriale, la giurisdizione esclusiva è dell'India. Per il Governo italiano, invece, i fatti sono accaduti in mare internazionale e pertanto, sia per una antica norma consuetudinaria sia in virtù dell'art. 87 della Convenzione di Montego Bay, la giurisdizione spetta allo stato della bandiera, cioè all'Italia. In ogni caso, sostiene sempre il Governo italiano, in virtù dell'immunità funzionale di cui godrebbero i due fucilieri, l'India non può giudicarli.

Il lato giuridico della vicenda
La questione giuridica ruota intorno all'esistenza di una norma consuetudinaria relativa all'immunità funzionale e all'applicabilità, al caso concreto, dell'art. 87 della CMB.
In ordine a quest'ultimo punto, mi trovo d'accordo con Benedetto Conforti allorquando sostiene che “nel caso di un reato la cui azione è commessa a bordo di una nave straniera ma l’evento si verifica a bordo di un’altra nave e a danno di un cittadino dello Stato al quale tale nave appartiene, quest’ultimo ha due titoli per esercitare la giurisdizione: la nazionalità della vittima e l’evento occorso sulla nave che ha la sua nazionalità. Trattasi di giurisdizione concorrente con quella dello Stato della bandiera o dello Stato nazionale dell’autore del reato, concorrenza che si risolverà di fatto in favore dello Stato nel cui territorio l’autore del reato si trova, Stato che ovviamente sarà libero di consegnarlo ad uno degli altri Stati o avrà l’obbligo della consegna se vincolato da un trattato di estradizione.”
Per quanto attiene poi, all'esistenza o meno di una norma consuetudinaria di diritto internazionale relativa all'immunità funzionale, mi permetto di fare notare che la Corte di Cassazione italiana, Sezione V Penale, il 29 novembre 2012, nella nota vicenda Abu Omar, ha escluso l'esistenza nel diritto internazionale, sia consuetudinario che pattizio, di una norma sull'immunità funzionale.

La soluzione

Ritengo che l'India abbia più di una ragione per potere giudicare i due marò per il reato di omicidio colposo. Successivamente alla definizione del procedimento penale in India, se dovesse essere emessa la condanna, e una volta che la sentenza sia divenuta definitiva, è possibile rendere operativo il Trattato Italia – India sul trasferimento delle persone condannate e chiedere che i marò siano trasferiti in Italia. Tale trattato, adottato con la legge n.183 dell’ottobre 2012, con cui il nostro Paese l’ha ratificato e ne ha dato esecuzione, determina le condizioni per il trasferimento di un individuo condannato in uno dei due Stati per scontare la condanna ricevuta nell’altro Stato. Secondo l’accordo bilaterale italo – indiano, gli organi dello Stato ricevente sono tenuti ad eseguire la condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato trasferente.

Per saperne di più ...
- "Il caso dei fucilieri di marina in India: una 'Caporetto' diplomatica, politica e giudiziaria", di Carlo Curti Gialdino 
- "Diritto internazionale, immunità, giurisdizione concorrente, diritti umani,le questioni aperte nel caso dei Marò e la posizione della corte suprema indiana" di Fabio Licata 
- "I due marò, tutto quello che non vi hanno detto" di Matteo Miavaldi 
- "Il caso di due pescatori indiani e la crisi diplomatica tra Italia ed India" di Francesco Brunello Zanitti

1 commento:

  1. La norma generale inerente la giurisdizione in acque internazionali è sancita nell’articolo 92, secondo cui le navi battono la bandiera di un solo Stato nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.
    Sebbene l'internazional maritime organization
    auspichi che la lotta alla pirateria sia condotta nell’ambito di operazioni coordinate dalla NATO, dall’Unione Europea o dai singoli Stati quest' ultima da il suo consenso all’utilizzo di agenti armati imbarcati sulle navi impegnate nella lotta alla pirateria Il regime dell’immunità funzionale infatti, consiste nel divieto per gli Stati di esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti degli organi di uno Stato straniero .

    Parla chiaro La Convenzione di Montego Bay del 1982 parla chiaro con il suo Articolo 97:

    1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.

    Problema Politico. La vicenda dei marò ha comunque un problema politico e non giuridico. il primo ministro indiano ha confermato che i nostri maro' sono alla merce' della giurisdizione indiana e che l'Italia non ha alcuna voce in capitolo sull'intera vicenda. Il governo Italiano, si dimostra incapace di far sentire la voce dell'Italia nel contesto internazionale.

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